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Interessi legali dal 1942 ad oggi.

 
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 Decreto Ministeriale 4 dicembre 2009 - Ministero dell'Economia e delle Finanze Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2009

Tabella Interessi legali
DalAlPercentualeNormativa
21/04/194215/12/19905%Art. 1284 cod.civ.
16/12/199031/12/199610%Legge 26 novembre 1990 n. 353
01/01/199731/12/19985%Legge 23 dicembre 1996 n. 662
01/01/199931/12/20002.5%D.M. 10 dicembre 1998
01/01/200131/12/20013.5%D.M. 11 dicembre 2000
01/01/200231/12/20033%D.M. 11 dicembre 2001
01/01/200431/12/20072.5%D.M. 1 dicembre 2003
01/01/200831/12/20093%D.M. 12 dicembre 2007
01/01/20101%D.M. 04 dicembre 2009


Il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Gli interessi legali vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento.



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